Fattura sanitaria

Fattura sanitaria: fattura elettronica vietata o fattura elettronica obbligatoria?

Fattura sanitaria: fattura elettronica vietata verso i “privati”, ma obbligatoria nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche.

In questo articolo tratteremo dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, che è entrato in vigore dapprima per le prestazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione e poi per le prestazioni effettuate nei confronti dei “privati”.

Con riferimento alla sola fatturazione fra “privati”, inizialmente l’obbligo non riguardava i soggetti in regime forfettario, ma dal 1 luglio 2022 l’applicazione è stata estesa ai forfettari con fatturato superiore a euro 25.000 e dal 1 gennaio 2024 riguarderà tutti i forfettari.

Con riferimento alla fattura sanitaria, a seguito dell’intervento del Garante della privacy, per le prestazioni sanitarie è stato introdotto il divieto di emettere fattura elettronica tramite SdI nei confronti delle persone fisiche.

Rimane tuttavia obbligatorio emettere fattura elettronica per le prestazioni fatturate a soggetti diversi dalle persone fisiche, avendo cura di non indicare i dati personali del paziente.

Obbligo di fatturazione elettronica

Prima di trattare nello specifico la fattura sanitaria, introduciamo il tema dell’obbligo di fattura elettronica in generale.

L’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica (art. 1, co. 209, L. n. 244/2007).

Tale obbligo decorre dalle seguenti date (salvo avvio volontario anticipato al 6 dicembre 2013 previo accordo con i fornitori):

  • 6 giugno 2014 per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscale e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
  • 31 marzo 2015 per tutte le altre amministrazioni (MEF, Dipartimento delle Finanze, Circolare n. 1 del 9 marzo 2015).

L’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione si applica anche ai soggetti in regime forfettario (Risposta dell’Agenzia delle Entrate resa in occasione dell’incontro con la stampa specializzata del 1 febbraio 2018).

L’obbligo di fatturazione elettronica “fra privati” è stato invece introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2019 (art. 1, co. 909-917, L. 205/2017).

Inizialmente i soggetti in regime forfettario (ex art. 1, co. 54-89, L. 190/2014) sono stati esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica “fra privati”, tuttavia tale obbligo è stato successivamente esteso anche a tali soggetti, con le decorrenze di seguito indicate:

  • a partire dal 1 luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e
  • a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti (art. 18, co.3, D.L. n. 36/2022).

Fattura sanitaria: divieto di emissione di fattura elettronica tramite SDI

Con riferimento alla fattura sanitaria, inizialmente era stato previsto (art. 10-bis, D.L. n. 119/2018), per l’anno 2019, l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema TS.

Successivamente, è stato disposto che tali soggetti “non possono emettere fatture elettroniche […] con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria” (art. 10-bis D.L. n. 119/2018 come modificato dalla L. n. 145/2018), introducendo quindi un divieto.

Tale divieto è stato poi esteso anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che le disposizioni sopra richiamate “si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche” (art. 9-bis, D.L. n. 135/2018).

Successivamente, il divieto di fatturazione elettronica è stato esteso anche agli anni dal 2020 al 2023 (cfr. da ultimo art. 3, D.L. n. 198/2022)

Queste norme erano state emanate a seguito dei provvedimenti del 15 novembre 2018 e del 20 dicembre 2018 del Garante della privacy, secondo il quale la disciplina attuativa dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali” meglio dettagliate nei provvedimenti medesimi.

Fattura sanitaria nei confronti delle persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria

Con riferimento alla fattura sanitaria, la norma sopra citata dispone il divieto di emissione di fatture elettroniche, da parte degli operatori sanitari, con riferimento alle prestazioni – erogate nei confronti delle persone fisiche – i cui dati sono inviati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Conseguentemente, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema (Agenzia delle Entrate Circolare n. 14 del 17 giugno 2019).

Fattura sanitaria: fatturazione di prestazioni sanitarie e prestazioni di altra natura in un unico documento

Con riferimento alla fattura sanitaria, nel caso di fatture contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere due ipotesi:

  1. se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS con la tipologia “altre spese” (codice AA);
  2. se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità:
  3. i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
  4. i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA “altre spese”.

Sia nel caso 1) che nel caso 2) l’unica fattura deve essere emessa in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI, ossia in un qualunque formato elettronico secondo le indicazioni contenute nell’articolo 21 del decreto IVA (si veda, al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014) (Agenzia delle Entrate Circolare n. 14 del 17 giugno 2019).

Fattura sanitaria: fatturazione separata delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni di altra natura

Nel caso in cui una struttura o un operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. A titolo esemplificativo, una fattura relativa alla degenza in una struttura sanitaria, anche se non reca l’indicazione della prestazione eseguita o del motivo del ricovero, deve essere emessa con modalità cartacea (ovvero elettronica al di fuori dello SdI) (Agenzia delle Entrate Circolare n. 14 del 17 giugno 2019).

Fattura sanitaria: prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche in relazione alle quali l’interessato ha manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

Il divieto previsto dalla norma sopra citata opera anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (ex art. 3, decreto MEF del 31 luglio 2015).

Sono, pertanto, escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese, nei confronti delle persone fisiche, dai soggetti tenuti all’invio dei dati delle suddette prestazioni al Sistema TS, anche nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizione. Gli operatori sanitari, nella fattispecie in esame, devono emettere la fattura nel consueto formato cartaceo ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI (Agenzia delle Entrate Circolare n. 14 del 17 giugno 2019).

Fattura sanitaria: prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati non sono da inviare al Sistema tessera sanitaria

Al 17 giugno 2019, non tutti i soggetti che erogavano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche risultavano tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata (ad esempio erano esclusi da tale obbligo podologi, fisioterapisti, logopedisti, poi inclusi dal decreto del MEF del 22 novembre 2019).

Anche per tali soggetti era comunque in vigore l’esplicito divieto di fatturazione elettronica, in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (ex art. 9-bis, D.L. n. 135/2018).

Pertanto, anche tali operatori dovevano emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI (Agenzia delle Entrate Circolare n. 14 del 17 giugno 2019).

Fattura sanitaria: obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie fatturate a soggetti passivi IVA (B2B)

In tema di fattura sanitaria, l’Agenzia delle Entrate (Risposta ad interpello n. 307/2019) ha chiarito che le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche vanno documentate a mezzo fattura elettronica via SdI.

Ciò, in particolare, quando tali operazioni siano effettuate:

  • direttamente nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche (si pensi, ad esempio, alla locazione di apparecchiature o dispositivi medici tra soggetti passivi d’imposta);
  • materialmente nei confronti delle persone fisiche, ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico, in tutto o in parte, per contratto ovvero per altro motivo.

In riferimento a questa ultima ipotesi (operazioni materialmente effettuate nei confronti delle persone fisiche, ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico), l’Agenzia ha evidenziato che le norme fiscali non impongono l’identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.).

La necessità di coordinare l’assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via SdI e di rispetto della tutela dei dati personali, spinge a ritenere che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (od extrafiscale), idonei a violare le varie disposizioni in essere. Nell’eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con l’attuale quadro normativo.

Il caso prospettato all’Agenzia riguardava una società che opera nel campo sanitario e che emetteva fatture nei confronti di soggetti passivi IVA (nel caso specifico compagnie assicurative) riportando, per esigenze di riscontro contabile, nel campo della descrizione i nominativi dei pazienti per i quali sono state eseguite prestazioni sanitarie.

Con riferimento a tale fattispecie, l’Agenzia ha ritenuto che le fatture emesse nei confronti delle compagnie assicurative debbano essere emesse in formato elettronico via SdI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.

Al contempo, al fine di garantire eventuali esigenze gestionali di dette compagnie, le parti possono comunque adottare modalità che consentano di ricollegare le prestazioni rese a singole posizioni, pur nel rispetto delle prescrizioni concernenti la tutela dei dati personali, utilizzando codifiche di varia natura (come ad esempio, numero di polizza/pratica o sigle atte a individuare in maniera indiretta e mediata la tipologia di prestazione resa e la persona fisica nei cui confronti la stessa è stata effettuata) (Risposta ad interpello n. 307/2019).

Imposta di bollo sulle fatture sanitarie

L’applicazione dell’imposta di bollo alle fatture sanitarie è stata oggetto di un quesito durante il c.d. question time in commissione Finanze della Camera del 12 gennaio 2022 (Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 gennaio 2022 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-07331).

Ricordiamo che le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza sono esenti da IVA e che qualora l’importo della fattura sia superiore e € 77,47, deve essere applicata un’imposta di bollo di € 2. Con riferimento alle fatture cartacee tale imposta è normalmente assolta tramite l’applicazione dei contrassegni sostitutivi delle marche da bollo.

Si legge nella risposta che “Per le fatture emesse dai professionisti del settore sanitario in modalità cartacea e inviate tramite strumenti elettronici, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 è possibile assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, richiedendo la specifica autorizzazione all’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’ufficio valuta la sussistenza dei requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo, unitamente all’entità del tributo e alla quantità degli atti e documenti da assoggettare all’imposta, allo scopo di valutare l’utilità per il contribuente all’utilizzo della modalità di assolvimento virtuale e l’adeguatezza delle garanzie per l’Amministrazione finanziaria.

Con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/E del 2015 è stata superata l’indicazione fornita dalla circolare n. 49 del 1987, secondo cui l’autorizzazione ad assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale poteva essere concessa «per importi di tributo non inferiore a lire cinque milioni annui». Pertanto, non assume più rilevanza l’importo del tributo da versare, né, di per sé, l’ammontare del fatturato del soggetto che emette i documenti.”

Fattura sanitaria: fonti

Oltre alle fonti citate nell’articolo, si rimanda alle seguenti risorse dell’Agenzia delle Entrate:

Conclusione

In base alla normativa vigente, è vietato emettere fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie fatturate a “privati”.

Viceversa, per le prestazioni fatturate a soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere emessa fattura elettronica, avendo cura di non indicare i dati personali del paziente.

30 aprile 2023

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1 commento su “Fattura sanitaria”

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