Regime forfetario

Regime forfetario per medici ed altri professionisti della sanità 

Requisiti di accesso 

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente

  1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000
  1. hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad € 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori. 

Cause di esclusione 

Non possono avvalersi del regime forfetario: 

  1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; 
  1. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto; 
  1. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi; 
  1. gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; 
  1. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; 
  1. i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. 

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per l’accesso, ovvero si verifica taluna delle fattispecie di esclusione.  

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a € 100.000. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. 

Come si calcola l’imposta dovuta 

I soggetti che applicano il regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività specifico a seconda dell’attività esercitata.  

Alle professioni sanitarie si applica il seguente coefficiente di redditività: 

Attività Codice ATECO Redditività 
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (64-65-66) – (69-70-71- 72-73-74-75) – (85) – (86-87-88) 78% 

Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.  

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito e l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.  

Regime forfetario: esempio di calcolo 

Compensi € 50.000 
Bolli riaddebitati in fattura € 100 
Subtotale € 50.100 
Redditività al 78% € 39.078 
(- Contributi previdenziali versati) (- € 7.000) 
Imponibile € 32.078 
Imposta al 15% € 4.811,70 

Le nuove attività: cinque anni con aliquota al 5% 

Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota è stabilita nella misura del 5%, a condizione che: 

  1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; 
  1. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; 
  1. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di accesso al regime forfettario. 

Regime forfetario: gli adempimenti 

I contribuenti che applicano il regime forfettario emettono fattura indicando che si tratta di “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’art. 1, co. 54-89, L. n. 190/2014”. 

I professionisti aggiungono che si tratta di “Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art. 1, co. 67, L. n. 190/2014”. 

Segnaliamo, inoltre, con specifico riferimento alla fatturazione sanitaria, che ove previsto devono essere apposte le diciture sulla riscossione accentrata e sull’opposizione alle comunicazioni al sistema tessera sanitaria (per le quali si rimanda ai relativi articoli). 

Le fatture di importo superiore a € 77,47 sono soggette a imposta di bollo pari a € 2

Fino al 30 giugno 2022 i soggetti in regime forfetario non avevano l’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico, salvo che per le operazioni con la Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2022, i soggetti in regime forfetario che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000, non sono più esonerati dall’emissione della fattura elettronica.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2024, l’esonero non sarà più applicabile neanche ai restanti forfetari, quindi la fattura elettronica sarà obbligatoria per tutti.

Restano ferme le disposizioni sulla fattura sanitaria (per le quali si rimanda al relativo articolo), che stabiliscono il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie erogate nei confronti di privati.

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono soggetti agli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Devono quindi essere conservati e numerati i documenti emessi e ricevuti. 

I contribuenti che applicano il regime forfettario presentano la dichiarazione dei redditi nei termini ordinari e sono esclusi dall’applicazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). 

Si applicano, inoltre, le ordinarie disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche. 

I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni in reverse charge, per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 

Regime forfetario: le semplificazioni 

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi in materia di IVA, ad eccezione di quanto sopra indicato. 

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, come sopra indicato, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. 

I contribuenti che applicano il regime forfettario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte sui compensi erogati, ad eccezione delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. 

Regime forfetario in sintesi 

  • Puoi applicare Il regime forfettario se nell’anno precedente hai fatturato fino a € 85.000 e se non si applica una causa di esclusione. 
  • Calcoli l’imposta applicando l’aliquota del 15% (5% per le nuove attività) al 78% del fatturato, dedotti i contributi versati. 
  • Devi emettere fattura indicando il regime applicato. 
  • Devi applicare il bollo pari a € 2 alle fatture di importo superiore a € 77,47. 
  • Devi numerare e conservare i documenti emessi e ricevuti. 
  • Devi presentare la dichiarazione dei redditi e versare le imposte nei termini ordinari. 
  • Devi versare l’IVA sulle operazioni in reverse charge
  • Non hai altri obblighi in tema di IVA, registrazione e tenuta della contabilità. 
  • I tuoi compensi non sono soggetti a ritenuta. 
  • Non sei tenuto ad applicare la ritenuta sulle fatture ricevute, salvo apposita indicazione in dichiarazione dei redditi. 

Fonti

Art. 1, co. 54-89, L. n. 190/2014

Documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate

25 giugno 2023 

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1 commento su “Regime forfetario”

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