Strutture sanitarie private: riscossione accentrata in nome e per conto del professionista. Mod. SSP entro il 30 aprile
In questo articolo trattiamo dell’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo dei medici e delle altre professioni sanitarie svolta nell’ambito di strutture sanitarie private e della relativa comunicazione telematica che le medesime strutture devono trasmettere entro il 30 aprile.
In particolare, le strutture sanitarie private, organizzate in qualsiasi forma, sono tenute a:
- riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura
- registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento
- riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito)
- comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.
- Premessa
- Soggetti interessati
- Ambito oggettivo di applicazione della norma
- Esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione della norma
- Riscossione accentrata in nome e per conto del professionista
- Obbligo di registrazione
- Obbligo di comunicazione telematica
- Sanzioni
- Applicabilità agli odontoiatri
- Applicabilità alle associazioni di volontariato
- Applicabilità ai compensi corrisposti da società assicurative
- Applicabilità ai compensi corrisposti ai medici di medicina generale
- Conclusione
Premessa
La c.d. finanziaria 2007 (Art. 1, co. 38-42, L. n. 296/2006) ha introdotto “l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche (n.d.r. rectius delle altre professioni sanitarie) svolte nell’ambito di strutture sanitarie private.
Le relative disposizioni, volte a favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, non modificano il trattamento fiscale e gli adempimenti in capo ai professionisti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva”.
Così introduceva il tema l’Agenzia delle entrate nella Circolare esplicativa delle disposizioni in commento (Circ. n. 13 del 15/03/2007).
Riportiamo nei successivi paragrafi quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria con tale circolare e con gli altri documenti sul tema.
Soggetti interessati
“Le disposizioni in argomento prevedono che la riscossione dei compensi dovuti al professionista per attività medica e paramedica resa nell’ambito di una struttura sanitaria privata debba essere effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie, che pertanto hanno l’obbligo, per ciascuna prestazione resa, di “incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo” (comma 38, lettera a).
L’obbligo è posto in capo alle “strutture sanitarie private” che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche (n.d.r. rectius delle altre professioni sanitarie).
Per strutture sanitarie private s’intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari” (cit.).
Ambito oggettivo di applicazione della norma
La riscossione accentrata ha per oggetto i compensi spettanti agli esercenti “attività di lavoro autonomo medica e paramedica” (n.d.r. rectius delle altre professioni sanitarie) ossia agli esercenti arti e professioni, la cui attività dia luogo a reddito di lavoro autonomo (ex art. 53, TUIR).
Per attività medica e paramedica (n.d.r. rectius delle altre professioni sanitarie) s’intende quella di diagnosi, cura e riabilitazione resa nell’esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute (cit.).
In particolare, la norma in esame si riferisce ai compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente (cit.).
Esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione della norma
Ne consegue che esulano dall’ambito applicativo delle disposizioni in commento le prestazioni rese direttamente al paziente, per il tramite del professionista, dalla struttura sanitaria privata, nell’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria stessa impegnata nella organizzazione dei servizi medici e paramedici, nella qualità di parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente. In tal caso, non sussistono, invero, le esigenze di monitoraggio dei compensi derivanti dall’esercizio di professioni sanitarie, posto che la struttura sanitaria, quale soggetto esercente l’attività medica o paramedica (n.d.r. rectius delle altre professioni sanitarie), è tenuta a presentare – tra l’altro – la dichiarazione dei sostituti d’imposta (art. 4 D.P.R. n. 322/1998), essendo obbligata ad effettuare la ritenuta d’acconto (art. 25 D.P.R. n. 600/1973), nei confronti del professionista cui corrisponde, a titolo di corrispettivo delle prestazioni fruite, il compenso di lavoro autonomo.
Parimenti, non rientrano nell’ambito applicativo della norma in argomento le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia. In tale ipotesi, il medico opera, infatti, nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente e la prestazione sanitaria è formalmente resa al paziente dall’ente di cui il medico è dipendente (cfr. circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005) (cit.).
Riscossione accentrata in nome e per conto del professionista
Le somme riscosse dalla struttura sanitaria rilevano, ai fini impositivi, nei confronti del prestatore di lavoro autonomo, mentre la struttura sanitaria che ne cura la riscossione, funge da tramite tra il prestatore di lavoro autonomo ed il paziente.
Di conseguenza, il professionista che ha eseguito la prestazione sanitaria è tenuto ad emettere fattura nei confronti del paziente (ex art. 6 e 21 del D.P.R. n. 633/1972).
Il pagamento del corrispettivo della prestazione professionale, invece, sia esso in contanti, tramite assegno o altro mezzo di pagamento, deve essere eseguito “nelle mani” della struttura sanitaria che agisce in nome e per conto del professionista; in nome e per conto di quest’ultimo, in particolare, la struttura sanitaria riscuoterà il contante, ovvero, per i pagamenti alternativi al contante, ne curerà la riscossione provvedendo, a seconda dei casi, al rilascio o al ritiro del documento comprovante il pagamento (scontrino della carta di credito o bancomat, ricevuta di bonifico bancario, assegno di conto corrente, ecc.).
Gli importi riscossi (in contanti) ovvero i documenti ritirati o emessi (per pagamenti alternativi al contante) devono essere rispettivamente riversati o consegnati, da parte della struttura, al professionista interessato.
Si ritiene che, previo consenso del professionista, la riscossione accentrata in argomento possa effettuarsi anche mediante i servizi di carte di credito e bancomat appoggiati sul conto bancario della struttura sanitaria che, successivamente, avrà cura di accreditare il relativo importo sul conto bancario del professionista.
All’atto del pagamento del compenso, la stessa struttura sanitaria rilascia al paziente, garantendo il rispetto della riservatezza dei dati trattati, apposita quietanza attestante l’avvenuto pagamento del compenso incassato o gestito in nome e per conto del professionista, mediante annotazione in calce alla fattura emessa dal professionista, che specifichi le modalità e, per i pagamenti diversi dal contante, gli estremi identificativi del mezzo di pagamento; per quietanze di importo superiore a € 77,47, l’imposta di bollo, pari a € 2 (art. 13, parte I, tariffa, allegato A, D.P.R. n. 642/1972), è dovuta dal professionista in nome e per conto del quale il compenso viene riscosso.
Resta inteso che l’obbligo di riscossione da parte della struttura sanitaria non interferisce e quindi non altera la portata delle disposizioni che limitano l’uso del denaro contante nel pagamento dei compensi. Pertanto, anche la struttura sanitaria che effettua la riscossione accentrata potrà riscuotere il compenso in contanti solo per importi non superiori ai limiti vigenti (art. 49, D.Lgs. n. 231/2007) (cit.).
Obbligo di registrazione
La struttura sanitaria deve provvedere alla registrazione “nelle scritture contabili obbligatorie o in apposito registro” del compenso incassato o gestito (comma 38, lettera b).
L’obbligo di registrazione può essere assolto mediante annotazione separata nelle scritture contabili che il soggetto gestore della struttura è obbligato a tenere in relazione alla propria attività oppure mediante annotazione in un registro appositamente istituito.
Nei registri appena richiamati, la struttura sanitaria avrà cura di annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione:
- data del pagamento ed estremi della fattura emessa dal professionista;
- generalità e codice fiscale del professionista destinatario del compenso;
- ammontare del corrispettivo riscosso;
- modalità di pagamento (contante; tipo ed estremi del documento emesso/ricevuto per pagamenti alternativi al contante).
L’obbligo di registrazione dei compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non fa venire meno l’obbligo del professionista di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito, giacché “restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell’attività” (art. 1, co. 42, L. n. 296/2006) (cit.).
Obbligo di comunicazione telematica
Strumentale alla procedura introdotta è l’obbligo da parte delle strutture sanitarie private di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate “l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente” con le modalità ed entro i termini indicati in apposito provvedimento (Provvedimento protocollo n. 2007/90499 del 13/12/2007).
In particolare, questa comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno relativamente ai compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun medico e paramedico (n.d.r. rectius altro professionista sanitario) dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
Le strutture sanitarie private devono utilizzare il servizio Entratel e verificare la coerenza dei dati comunicati con le istruzioni dell’Agenzia (specifiche tecniche allegate al provvedimento del 13/12/2007).
Il modello di comunicazione (Mod. SSP), le relative istruzioni e il software di compilazione sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/comunicazioni/strutture-sanitarie-private/scheda-informativa-strutture-sanitarie-private).
Sanzioni
Indipendentemente dalle sanzioni applicabili nei confronti dei professionisti nelle ipotesi di omessa fatturazione e di omessa registrazione dei compensi, la norma prevede specifiche sanzioni per le violazioni degli obblighi a carico delle strutture sanitarie private (art. 1, co. 42, L. n. 296/2006).
In caso di violazione degli obblighi di incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e di registrazione del medesimo compenso nelle scritture obbligatorie ovvero in apposito registro, la struttura sanitaria è assoggettata alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 8.000 euro prevista con riguardo agli obblighi relativi alla contabilità (art. 9, D.Lgs. n. 471/1997).
Nell’ipotesi di omessa trasmissione telematica dei compensi incassati in nome e per conto dei professionisti ovvero di comunicazione di dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro prevista per la violazione degli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria (Art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/1997) (cit.).
Applicabilità agli odontoiatri
L’Associazione Nazionale Dentisti, nel 2007, propose di escludere dalla fattispecie “struttura sanitaria privata” i medici/dentisti/odontoiatri organizzati sia in forma individuale che in forma associata, sulla base del presupposto che costoro si differenzierebbero in virtù delle loro intrinseche caratteristiche (modalità organizzativa, tipologia dell’attività, tipologia dei pazienti) dagli altri soggetti interessati alla normativa.
L’Agenzia delle entrate, facendo riferimento ai concetti già esposti nella Circolare n. 13/2007, ritenne che gli odontoiatri/medici/dentisti, organizzati in studi individuali o associati, non potevano essere esclusi dall’ambito applicativo della disposizione in commento (Ris. n. 171 del 13/07/2007).
Applicabilità alle associazioni di volontariato
Una Confederazione Nazionale di associazioni di volontariato, enti non lucrativi che operano nel campo dell’assistenza e della beneficienza, nel 2007, chiese all’Agenzia delle entrate un chiarimento in merito all’applicabilità della norma qui in esame nel caso in cui all’interno dei locali utilizzati dalle associazioni vengano riservate delle stanze da destinare per l’utilizzo da parte di medici che svolgono la loro attività professionale in maniera autonoma.
L’Agenzia delle entrate fornì i seguenti chiarimenti. La citata circolare n. 13 del 2007 definisce in modo molto ampio la nozione di “struttura sanitaria privata” che è essenzialmente individuata in relazione all’attività di concedere in uso, a qualunque titolo, i locali della “struttura aziendale” per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche e paramediche; ne discende che nella fattispecie prospettata, per “struttura aziendale” deve intendersi l’immobile provvisto delle relative attrezzature o dell’organizzazione dei servizi strumentali all’esercizio dell’attività medica e paramedica.
Né, come specificato nei documenti di prassi sopra richiamati, è rilevante la forma in cui è organizzata la “struttura sanitaria privata”, che può assumere, quindi, la veste di società, istituto, associazione, centro medico e diagnostico e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, così come la modalità, anche non prevalente, di “operare nel settore dei servizi sanitari e veterinari”.
L’Agenzia ha ritenuto, pertanto, che qualora le associazioni mettano a disposizione, a qualsiasi titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica, ovvero organizzino servizi strumentali all’esercizio dell’attività stessa, sono obbligate (ex art. 1, L. n. 296/2006) ad effettuare in modo unitario la riscossione dei compensi dovuti per l’attività di lavoro autonomo svolta nei locali medesimi (Ris. n. 270 del 27/09/2007).
Applicabilità ai compensi corrisposti da società assicurative
L’Agenzia delle entrate, in risposta ad un’istanza di interpello effettuata da una casa di cura, ha chiarito che la riscossione accentrata deve essere effettuata anche nelle ipotesi in cui, in forza di un’assicurazione sanitaria cui il paziente sia titolare o di adesione dello stesso ad una cassa di assistenza sanitaria, il compenso dovuto al professionista è corrisposto dalla società di assicurazioni o dalla cassa di assistenza sanitaria.
Ne consegue che, il compenso dovuto al professionista non può essere versato dalla società di assicurazioni o dalla cassa di assistenza sanitaria direttamente sul suo conto ma deve transitare sul conto della casa di cura – obbligata alla riscossione in nome e per conto del professionista – che provvederà al contestuale riversamento del compenso a favore del sanitario.
Ciò posto, l’Agenzia ha evidenziato che la riscossione accentrata concerne i compensi dovuti al professionista per attività di lavoro autonomo prestata a terzi nell’ambito della struttura sanitaria, a nulla rilevando la circostanza che sui predetti compensi sia stata o meno applicata la ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente (ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973).
Al riguardo, si osserva che l’obbligo per i soggetti che rivestono la qualità di sostituto d’imposta di applicare la ritenuta di acconto sui compensi di lavoro autonomo corrisposti non fa venire meno l’obbligo di riscossione accentrata posto in capo alle strutture sanitarie private. Distinti ed autonomi sono, infatti, i presupposti dell’’obbligo, posto in capo al sostituto d’imposta, di effettuare la ritenuta nei confronti dei “percipienti” somme di denaro erogate nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo da quelli dell’obbligo di riscossione posto in capo alla struttura sanitaria che funge da tramite tra il prestatore di lavoro autonomo ed il soggetto che corrisponde il compenso.
I rapporti tra la società assicurativa o la cassa di assistenza sanitaria e la struttura sanitaria privata consistono in mere movimentazioni di denaro finalizzate a favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti.
Ne consegue che, ai fini del corretto adempimento degli obblighi connessi alla riscossione accentrata non è necessario che la struttura sanitaria sia in possesso della fattura rilasciata dal professionista (inviata alla cassa autonoma di assistenza sanitaria) ma è sufficiente che la medesima struttura annoti “nelle scritture contabili o in apposito registro” gli estremi della fattura emessa dal professionista destinatario del pagamento, le generalità del paziente e la dichiarazione di quest’ultimo che il pagamento, per i motivi dallo stesso indicati, sarà eseguito da un terzo (società di assicurazioni o cassa di assistenza sanitaria) rilasciando, eventualmente, al paziente apposita attestazione.
L’Agenzia ha rammentato, infine, che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 dicembre 2007 sono state definite le modalità ed i termini entro cui le strutture sanitarie devono comunicare all’Agenzia delle entrate “l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente”.
In proposito, l’Agenzia ha evidenziato che ai fini del predetto adempimento rilevano i compensi effettivamente riscossi dalla struttura sanitaria in nome e per conto del professionista che, a sua volta, devono essere riversati al professionista dalla medesima struttura sanitaria (Risoluzione n. 160/E del 17 aprile 2008).
Applicabilità ai compensi corrisposti ai medici di medicina generale
L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la concessione in sublocazione di locali ad uso studio medico professionale e la fornitura di servizi di segreteria funzionali allo svolgimento dell’attività medica integra una condotta che va oltre la mera messa a disposizione di locali per l’esercizio dell’attività medica altrui e, pertanto, costituisce una “struttura sanitaria” a cui applicare le norme sulla riscossione accentrata. Questo con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo.
Con riferimento all’ambito di applicazione oggettivo, invece, nella fattispecie esaminata veniva prospettata l’attività di lavoro autonomo di medici di medicina generale che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Le prestazioni rese dal medico di famiglia in favore dei cittadini-utenti del Servizio Sanitario Nazionale trovano fondamento nel rapporto c.d. convenzionale esistente tra il professionista ed il Servizio Sanitario Nazionale, che in base alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale), ha natura privatistica di prestazione d’opera professionale, svolta con caratteristiche di parasubordinazione (Cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 8 aprile 2008, n. 9142; in senso conforme: Cass. civ. Sez. Unite, 21 ottobre 2005, n. 20344).
In base al predetto rapporto, il professionista agisce al fine di soddisfare le finalità istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale dirette a tutelare la salute pubblica.
Conseguentemente, l’onere economico della prestazione fornita dal medico agli aventi diritto all’assistenza sanitaria pubblica è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei confronti del quale viene emessa la fattura.
In tali casi, secondo l’Agenzia delle entrate, non sussiste il presupposto oggettivo per l’applicazione della disciplina della riscossione “accentrata”, atteso che non si è in presenza di prestazioni di natura sanitaria rese dal medico nell’ambito di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente.
La struttura sanitaria è, invece, obbligata a provvedere alla riscossione dei compensi relativi ad ogni altra attività medica e/o paramedica resa dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente, che esulano, quindi, dall’ambito delle attività convenzionali del Servizio Sanitario Nazionale.
Conclusione
Come indicato nell’introduzione, le strutture sanitarie private, organizzate in qualsiasi forma, sono tenute a:
- riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura
- registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento
- riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito)
- comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.
In caso di inadempimento sono previste specifiche sanzioni. La norma ha un ambito di applicazione ampio, come chiarito con riferimento a odontoiatri, associazioni di volontariato, compensi corrisposti da società assicurative e medici di medicina generale. Con riferimento a tale ultima fattispecie sono esclusi solo i compensi corrisposti dal servizio sanitario nazionale ai medici di medicina generale, ma non i compensi relativi ad ogni altra attività resa dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente.
2 aprile 2023
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