Tessera sanitaria

Comunicazioni al Sistema tessera sanitaria 

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie (e veterinarie) erogate. 

Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal sistema stesso (art. 3, co. 3 e 3-bis, D.Lgs. 175/2014). 

In questo articolo individueremo i soggetti che devono effettuare le comunicazioni al Sistema tessera sanitaria, cosa deve essere comunicato, in cosa consiste l’opposizione alla comunicazione, quali sono i termini, le conseguenze di eventuali errori, ritardi o omissioni, nonché le possibilità di rimediare attraverso il ravvedimento operoso e la sanatoria delle irregolarità formali prevista dalla c.d. “tregua fiscale”. 

Chi deve effettuare le comunicazioni al Sistema tessera sanitaria 

I soggetti tenuti alla comunicazione al Sistema tessera sanitaria, sono i seguenti. 

Art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014: 

  • le aziende sanitarie locali  
  • le aziende ospedaliere 
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  
  • i policlinici universitari 
  • le farmacie, pubbliche e private  
  • i presidi di specialistica ambulatoriale 
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa 
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari 
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
  • le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate  

Decreto MEF 1/09/2016: 

  • parafarmacie, ossia gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 
  • gli iscritti agli albi professionali degli psicologi 
  • gli iscritti agli albi professionali degli infermieri 
  • gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i 
  • gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica 
  • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 
  • i soggetti registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (aggiunto dal Decreto MEF 28/11/2022) 
  • gli iscritti agli albi professionali dei veterinari con riferimento ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 (art. 2, Decreto MEF 1/09/2016). 

Decreto MEF 22/03/2019: 

  • le strutture sanitarie militari di cui all’art. 183, comma 6, e di cui agli articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

Decreto MEF 22/11/2019, gli iscritti all’albo della professione sanitaria di: 

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
  • tecnico audiometrista 
  • tecnico audioprotesista 
  • tecnico ortopedico 
  • dietista 
  • tecnico di neurofisiopatologia 
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
  • igienista dentale 
  • fisioterapista 
  • logopedista 
  • podologo 
  • ortottista e assistente di oftalmologia 
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica 
  • terapista occupazionale 
  • educatore professionale 
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
  • assistente sanitario 
  • gli iscritti all’albo dei biologi. 

Decreto MEF 16/07/2021, gli iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, per lo svolgimento delle seguenti professioni sanitarie: 

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
  • tecnico audiometrista 
  • tecnico audioprotesista 
  • di tecnico ortopedico 
  • dietista 
  • tecnico di neurofisiopatologia 
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
  • igienista dentale 
  • fisioterapista 
  • logopedista 
  • podologo 
  • ortottista e assistente di oftalmologia 
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica 
  • terapista occupazionale 
  • educatore professionale 
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
  • massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403. 

Cosa deve essere comunicato al Sistema tessera sanitaria  

Devono essere comunicati al Sistema tessera sanitaria i dati relativi a:  

  • spese sanitarie;  
  • rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. 

I dati forniti dal Sistema tessera sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico e ai rimborsi erogati.  

In particolare, l’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA (Cfr. FAQ).

I dati relativi alle spese sanitarie vanno trasmessi al Sistema tessera sanitaria tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento della prestazione, a prescindere dal fatto che il documento riporti una data precedente o che la prestazione sia stata erogata nell’anno precedente (cosiddetto “criterio di cassa”) (Cfr. Avviso).

Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto i dati disponibili sul Sistema tessera sanitaria sono:  

  • codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;  
  • codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che effettua la comunicazione;  
  • data del documento fiscale che attesta la spesa;  
  • tipologia della spesa;  
  • importo della spesa o del rimborso;  
  • data del rimborso. 

Le tipologie di spesa che devono essere comunicate al Sistema tessera sanitaria sono le seguenti:  

  • ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;  
  • farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;  
  • dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;  
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie;  
  • farmaci per uso veterinario;  
  • prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;  
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del Decreto MEF 1/09/2016 (vedi sopra);  
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui al Decreto MEF 22/03/2019 (vedi sopra);  
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui al Decreto MEF 22/11/2019 (vedi sopra);  
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui al Decreto MEF 16/07/2021 (vedi sopra);  
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);  
  • altre spese sanitarie (provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, n. 1432437 del 23 dicembre 2019, n. 329676 del 16 ottobre 2020, n. 249936 del 30 settembre 2021 e n. 465446 del 16 dicembre 2022). 

Da notare che i dati da comunicare sono esclusivamente quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, ad eccezione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020). 

L’opposizione alla comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria 

Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Se l’assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata, né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio.  

L’opposizione viene manifestata con le seguenti modalità:  

  • nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;  
  • negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria. 

Inoltre, l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, nell’ambito di uno specifico lasso temporale, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria. L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. 

In alternativa, l’assistito può esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, comunicando all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.  

L’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto i sedici anni d’età. Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è incapace d’agire l’opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.  

Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019). 

Per ulteriori dettagli sull’opposizione: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/opposizioni-utilizzo-delle-spese/opposizione-utilizzo-dati-spesesanitarie-730-precompilato/infogen-2017-opposizione-730-precompilato

Quali sono i termini per le comunicazioni al Sistema tessera sanitaria 

Le comunicazioni al Sistema tessera sanitaria, devono essere effettuate nei seguenti termini: 

  • entro l’8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020; 
  • entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021; 
  • entro l’8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021; 
  • entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022; 
  • entro il 22 febbraio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022 e per le spese sostenute nell’intero anno 2022, per i soli ottici (Decreto MEF 16 febbraio 2023); 
  • entro il 16 marzo 2023, per le spese sostenute nell’intero anno 2022, per i soli veterinari (art. 16-bis, co. 4, D.L. n. 124/2019); 
  • entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023; 
  • entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023; 
  • entro il 16 marzo 2024, per le spese sostenute nell’intero anno 2023, per i soli veterinari (art. 16-bis, co. 4, D.L. n. 124/2019). 

Per maggiori dettagli sul calendario si vedano i seguenti link. 

Calendario 2022

Calendario 2023

Cosa accade se non vengono effettuate le comunicazioni al Sistema tessera sanitaria 

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000.

Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.  

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000 (art. 3, co. 5-bis, D.Lgs. 175/2014). 

Secondo l’Agenzia delle entrate il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. 

In pratica, per l’Agenzia, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico (ex art. 12, D.lgs. n. 472/1997) (Risoluzione n. 22/2022). 

Il ravvedimento per le comunicazioni al Sistema tessera sanitaria 

Eventuali omissioni, errori, o ritardi, possono comunque essere regolarizzati mediante l’istituto del ravvedimento operoso (ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione del ravvedimento operoso è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000 (Risoluzione n. 22/2022). 

La sanatoria delle violazioni formali per le comunicazioni al Sistema tessera sanitaria 

L’omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria rientra fra le violazioni formali definibili sulla base della c.d. “tregua fiscale” introdotta dalla legge di bilancio per il 2023 (art. 1, co. 166-173, L. n. 197/2022).  

In particolare, le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.  

Il versamento può essere eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 ottobre 2023 (art. 19, D.L. n. 34/2023) e la seconda entro il 31 marzo 2024, tramite codice tributo TF44 nella sezione Erario, con anno di riferimento, quello al quale si riferisce la sanzione (Risoluzione n. 6/2023).  

La regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento delle somme dovute, con la «rimozione delle irregolarità od omissioni». Ne deriva, in linea generale, che le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse – per ciascun periodo d’imposta – al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024) (Circolare n. 2/2023). 

Fonti 

Oltre ai riferimenti citati nel testo, si rimanda alle seguenti fonti: 

Sistema tessera sanitaria – FAQ: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-faq 

Sistema tessera sanitaria – Normativa: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-normativa  

Sistema tessera sanitaria – Documenti e specifiche tecniche: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-documenti-e-specifiche-tecniche  

7 maggio 2023

[armelse]

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1 commento su “Tessera sanitaria”

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